STATUTO

DELLA

 “FONDAZIONE GUALTIERO MARCHESI ENTE DEL TERZO SETTORE”

 

Articolo 1

Denominazione

 

1. È costituita una Fondazione denominata

“FONDAZIONE GUALTIERO MARCHESI ENTE DEL TERZO SETTORE”

per brevità anche “FONDAZIONE GUALTIERO MARCHESI ETS". Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

 

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in Milano.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Nei trenta giorni successivi, il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

 

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

In particolare la Fondazione si propone di valorizzare, promuovere e diffondere tutte le forme di arte quale elemento culturale caratteristico dell’Italia, dalla pittura alla scultura, al teatro, alla musica, e compresa la “cucina” quale forma di arte compresa nell’idea di “bello e buono”, come fattore di crescita umana, civile e democratica.

La Fondazione si rivolge pertanto, da un lato ai professionisti operanti in tutte le arti, svolgendo attività di formazione e perfezionamento e dall’altro ai bambini con la finalità di avvicinarli alle arti, di educarli al gusto estetico, musicale e della buona cucina, diffondendo la cultura del bello e buono, e della cultura alimentare in genere fondamento di una sana e corretta alimentazione.

3.2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione opera nei settori di cui all’art. 5, comma 1, lettere d), i), l) e u), del D.Lgs 117/2017, svolgendo le seguenti attività:

-   organizzare convegni, conferenze, tavole rotonde, mostre e concorsi, eventi culturali imperniati sulle arti figurative, sulla musica e sulla cucina anche in collaborazione con Istituzioni Pubbliche o Private e Organismi Comunitari;

- prestare attività didattica di alta formazione anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni attraverso l’organizzazione di: seminari, master, corsi di perfezionamento e specializzazione, e workshop, anche mediante l’impiego di sistemi e supporti multimediali;

- organizzare stages formativi presso aziende e Istituzioni Pubbliche e Private, e di viaggi e soggiorni di studio anche all’estero ed in lingua straniera;

- pubblicare studi, ricerche ed opere di divulgazione scientifica e artistica in genere, compresi cataloghi relative alle mostre organizzate, atti di seminari e convegni e guide specialistiche, il tutto con l’impiego di tutte le tecnologie e supporti disponibili;

- prestare attività di ricerca nell’ambito delle arti per lo sviluppo di nuove tecnologie anche in collaborazione con altri Istituti di Ricerca, Associazioni, Fondazioni e sistemi associativi delle imprese e Organismi Comunitari;

- istituire premi e borse di studio nell’ambito di tutte le arti;

- costituire e gestire una biblioteca specializzata in tutte le arti con particolare rilievo delle opere di cucina;

- promuovere ogni genere di iniziativa, anche in collaborazione con Istituzioni Pubbliche o Private e Organismi Comunitari, finalizzata alla promozione e diffusione, già tra i bambini in età prescolare, della cultura, ed in particolare della cultura alimentare quale fondamento di una sana e corretta alimentazione;

3.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.4 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi, quali, in via esemplificativa e non esaustiva:

a)      acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento delle proprie attività;

b)      compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

c)      richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;

d)   partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;

3.5 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

 

Articolo 4

Patrimonio

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a)  dal Fondo di dotazione;

b)  dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;

c)  da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;

d)  dagli avanzi di gestione trasferiti dai precedenti esercizi;

e)  dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

 

Articolo 5

Fonti di finanziamento

5.1 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

a)    le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;

b)    le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione;

c)    le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;

d)    i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse;

e)    dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

f)     ogni altra entrate compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

 

 

Articolo

Organi

6.1 Sono organi della Fondazione:

a)   il Consiglio di Amministrazione;

b)   il Presidente e il Vice Presidente;

c)   l'Organo di Controllo;

d)   il Segretario Generale:

e)   il Comitato Organizzativo, se istituito;

f)   il Comitato Artistico-Scientifico, se istituito;

 

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo “Consiglio”) composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri, incluso il Presidente.

7.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dai Fondatori, intendendosi coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo e subordinatamente, in caso di decesso, i loro discendenti in linea retta che abbiamo compiuto il ventiseiesimo anno di età, i quali determineranno a maggioranza anche il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

7.3 I discendenti in linea retta dei Fondatori assumono di diritto, e a vita, la medesima qualifica di “Fondatori” al compimento del ventiseiesimo anno di età, subentrando nel diritto di nominare l’intero Consiglio di Amministrazione.

I “Fondatori” possono decidere che un membro (o due del caso di Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri) venga nominato tra le persone designate dai soggetti o Enti che abbiano sostenuto la Fondazione in maniera rilevante nel biennio precedente la nomina.

7.4 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 esercizi, e scadono con la riunione convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

7.5 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, i Fondatori nomineranno un sostituto che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

 

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

a)      stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;

b)     delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

c)     redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;

d)     definisce la struttura operativa della Fondazione;

e)     può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;

f)      conferisce incarichi professionali;

g)     provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;

h)     sottoscrive contratti di qualsiasi natura;

i)      nomina l'Organo di Controllo;

j)      nomina il Segretario Generale, determinandone le funzioni;

k)     nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente;

l)      nomina i membri del Comitato Artistico Scientifico;

m)   nomina i membri del Comitato Organizzativo;

n)     delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

o)     amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l’obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;

p)     delibera le modifiche allo statuto;

q)     delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all’estero;

r)      delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

s)       cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni

8.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

 

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all’estero.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l’ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell’avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L’avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a)     che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b)     che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c)     che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

 

Articolo 10

Presidente – Vice Presidente

10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

10.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

10.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

10.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

 

Articolo 11

Segretario Generale

11.1 Il Segretario Generale, se nominato, sovrintende all’attività amministrativa della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull’esecuzione delle attività gestorie.

11.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario Genera ulteriori poteri finalizzati all’esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all’implementazione, al coordinamento, all’esecuzione delle attività della Fondazione.

11.3 Il Segretario Generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio nei limiti dei poteri a lui conferiti.

11.4 La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

 

Articolo 12

Organo di Controllo

12.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina. Nel caso di organo collegiale è composta da tre membri effettivi e due supplenti.

12.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per 3 esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

12.3 I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.4 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.5 L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

12.6 I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.7 Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all’Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

12.8 L’Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni dell’Organo di Controllo si applica quanto previsto dall’art. 9 in quanto compatibile.

12.9 L’Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 13

Comitato Artistico Scientifico

13.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Comitato Artistico Scientifico, composto da 7 a 15 membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nell’ambito delle finalità e attività della Fondazione, oltre al Presidente della Fondazione che ne fa parte di diritto

Esso dura in carica per il tempo indicato nell’atto di nomina, comunque non superiore a 3 anni. I suoi componenti possono essere riconfermati. il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione del membro cessato dalla carica per qualunque causa, e il sostituto resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Comitato.

13.2 Il Comitato Artistico Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l’attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico, inoltre:

- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;

- esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

13.3 Il Comitato è convocato dal Presidente della Fondazione ogni volta che lo ritenga opportuno ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso ed è dal medesimo presieduto o da persona da questi designata

Alle riunioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni dell’articolo 9 del presente statuto in quanto compatibili. Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

13.4 Il Comitato Scientifico cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 14

Comitato Organizzativo

14.1 Il Comitato Organizzativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da 3 a 15 membri, di cui fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione.

14. 2 Il Comitato Organizzativo dura in carica 3 esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

14.3 Esso organizza e promuove tutti gli eventi e le attività stabilite dal Consiglio di Amministrazione e ed esplica gli altri eventuali attribuzioni e compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni del Comitato Organizzativo si applicano le disposizioni dell’articolo 9 del presente statuto in quanto compatibili.

14.4 Il Comitato Organizzativo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

 

Articolo 15

Compensi per le Cariche sociali

15.1 Agli amministratori, ai componenti dell’Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all’attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

15.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

 

Articolo 16

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

16.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio il bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

16.2 Al superamento delle soglie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

16.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

 

Articolo 17

Operazioni straordinarie

17.1 Le operazioni straordinarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

 

Articolo 18

Scioglimento

18.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

18.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

 

Articolo 19

Norme applicabili

19.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.